La quantità totale presente nella confezione non può essere dispensata direttamente a una persona assicurata.
Viene rimborsata soltanto la parte della confezione consegnata che risulti necessaria per la vaccinazione. Il prezzo per l’imballaggio individuale va calcolato in modo proporzionale al prezzo al pubblico della confezione utilizzata.
08.08.: Vaccini
L’assunzione dei costi dei vaccini, in quanto misura di prevenzione nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è disciplinata in modo esauriente dalle condizioni fissate per i vaccini interessati nell’articolo 12a Opre e avviene solo nell’ambito dell’omologazione rilasciata da Swissmedic. In caso di indicazione professionale e di medicina di viaggio, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non ne assume i costi.
I prezzi dei vaccini sono prezzi massimi (art. 52 cpv. 3 LAMal) e non si applicano alle vaccinazioni in serie (ad. es. quelle effettuate nell’ambito del servizio medico scolastico). In questi casi sono applicabili le tariffe negoziate dagli assicuratori malattie con le autorità competenti o quelle eventualmente stabilite dalle autorità. Se il vaccino è acquistato a un prezzo più conveniente (p. es. nel quadro di vaccinazioni in serie), il medico non può fatturare il prezzo per il pubblico che figura nell’ES.
Lo sconto deve essere fatto usufruire al debitore secondo l’articolo 56 capoverso 3 LAMal, tranne in caso di accordi di cui all’articolo 56 capoverso 3<sup>bis</sup> LAMal.
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