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Limitationen zu Jinarc 45 mg + 15 mg:

Jinarc
È necessaria la garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicurazione malattie, previa consultazione del medico di fiducia. Per rallentare la progressione dello sviluppo di cisti e dell’insufficienza renale associata al rene policistico autosomico dominante (ADPKD classe 1) in adulti con malattia renale cronica (CKD) di stadio da 1 a 3 all’inizio del trattamento, con segni di malattia in rapida progressione, se il volume renale totale (TKV) all’inizio del trattamento è pari almeno a 750 ml, se la velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) è pari almeno a 30 ml/min/1,73 m2, e se, inoltre, nei pazienti con CKD di stadio 1 è presente contemporaneamente una classe Mayo 1D o 1E e nei pazienti con CKD di stadio 2 e 3 una classe Mayo 1C, 1D o 1E.
La diagnosi, la prescrizione e il monitoraggio della terapia con JINARC devono avvenire esclusivamente a cura di un nefrologo che opera presso un ospedale definito dall’UFSP con un centro di nefrologia. I centri definiti dall’UFSP (cfr. http://www.bag.admin.ch/sl-ref) soddisfano almeno due dei seguenti tre requisiti:
• Il centro è una clinica di nefrologia definita come centro di perfezionamento riconosciuto dalla FMH di categoria A o B.
• Presso il centro opera almeno un nefrologo formato da Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH.
• Il centro si è impegnato a partecipare allo studio PASS su JINARC.
La domanda per la garanzia di assunzione dei costi deve contenere le seguenti informazioni:
• Diagnosi confermata di una tipica forma di ADPKD (classe 1) in base al numero di cisti/rene e all’età (secondo i criteri di Pei-Ravine) o in base a un test genetico
• Stadio della CKD, eGFR, volume renale totale, età del paziente e classe Mayo all’inizio del trattamento
• Posologia iniziale
Se il paziente interrompe la terapia dopo una durata del trattamento pari o inferiore a 12 mesi, l’azienda Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH rimborserà tutti i costi della terapia sulla base del prezzo di fabbrica all’assicurazione malattie con cui il soggetto era assicurato al momento dell’acquisto. L’IVA non può essere pretesa in aggiunta al prezzo di fabbrica. Per interruzione della terapia si intende il mancato acquisto del medicamento da parte del paziente per una durata di 6 mesi. L’assicurazione malattie rivendica il rimborso all’Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH. Tale rivendicazione deve essere presentata entro 6 mesi dall’accertamento dell’interruzione della terapia.

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